Chi siamo

Atres.org, costituita il 6 giugno 2012, è un’associazione che ha per scopo la tutela degli interessi economici e generali dei
proprietari di residenze secondarie, di coloro che intendono diventarlo e di tutti gli addetti ai lavori nel campo dell’edilizia del
Cantone Ticino. Con il sostegno dei propri soci difende gli interessi della categoria nelle relazioni con gli enti pubblici, parapubblici
e privati.

Comitato direttivo

  • Renza De Dea, Locarno, Presidente
  • Franco Forzoni, Locarno, Vice-Presidente
  • Alessandra Pellegri, Ascona, Segretaria e Cassiera
  • Mauro Bazzi, Locarno, Membro
  • Gianfranco Cotti, Locarno, Membro
  • Massimo Frizzi, Muralto, Membro
  • Pierluigi Garlandini, Locarno, Membro
  • Pamela Regazzi Märki, Muralto, Membro
  • Angelo Vitali, Cadenazzo, Membro

Statuto

  • Nome sede e scopo
  • Qualità di socio
  • Finanze e responsabilità
  • Organi
  • Disposizioni diverse
  • Documenti ufficiali

1. Denominazione, sede e scopo

1.1 Denominazione e sede

1.1.1 Sotto la ragione sociale “atres.org -­ associazione ticinese residenze secondarie -­ Tessiner-­‐Verein Zweitwohnungen -­ Association tessinoise résidences secondaires -­ Ticino association second homes” è costituita un’associazione a tenore degli art. 60 ss. CC, avente durata indeterminata.

1.1.2 La sede dell’associazione è a Locarno

1.2 Scopo e affiliazioni

1.2.1. L’associazione ha per scopo la tutela degli interessi generali ed economici dei proprietari di residenze secondarie nel Cantone Ticino, in particolare per quanto concerne il sostegno e la difesa degli interessi di tale categoria nelle relazioni con gli enti pubblici, parapubblici e privati. Inoltre l’associazione si prefigge di informare e di sostenere i soci, in particolare i proprietari, usufruttuari o beneficiari di un diritto di abitazione relativo a un immobile ai sensi dell’art. 655 CCS ad uso abitazione secondaria nel Cantone Ticino. Visti gli obiettivi di cui sopra, l’associazione intende collaborare con altre associazioni e enti di categoria, cantonali, nazionali e internazionali, partecipare a iniziative inerenti a temi di cui sopra, prendere parte ai lavori delle Istituzioni, astenendosi tuttavia dall’attività politica.

1.2.2 L’associazione è apartitica e aconfessionale.

1.2.3 Essa può affiliarsi ad associazioni mantello e federative. Tali affiliazioni sono decise dal comitato.


2. Qualità di socio, acquisto e perdita

2.1 Soci

2.1.1 Sono soci dell’associazione le persone fisiche o giuridiche, svizzere o straniere, che abbiano un interesse allo scopo sociale e all’attività promossa, dichiarano di voler far parte dell’associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi di quest’ultima.

2.2 Acquisto della qualità di socio

2.2.1 La qualità di socio si acquista con una domanda di ammissione accolta dal comitato e con il pagamento della tassa sociale. In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione, il candidato può richiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, che la sua ammissione sia riesaminata e decisa dall’assemblea generale in occasione della prossima seduta ordinaria o straordinaria. Qualora la prossima seduta dell’assemblea generale dovesse già essere stata convocata al momento del ricevimento della richiesta di riesame da parte del candidato, la questione sarà trattata nella seduta successiva.

2.3 Perdita della qualità di socio

2.3.1 Le qualità di socio si perdono con:

  • il mancato pagamento della tassa sociale entro i termini stabiliti dall’assemblea generale, su proposta del comitato;
  • le dimissioni;
  • il decesso;
  • l’espulsione, quale provvedimento disciplinare nei confronti del socio che agisse contro l’interesse dell’associazione o che contravvenisse a precisi obblighi stabiliti dal presente statuto; l’espulsione di un socio viene decisa dall’assemblea, su proposta del comitato, e richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.


3. Finanze e responsabilità

3.1 Finanze

3.1.1 L‘associazione provvede ai propri fabbisogni mediante:

  • le tasse sociali, il cui ammontare viene deciso dall’assemblea annuale, su proposta del comitato;
  • eventuali contributi pubblici e privati;
  • gli utili eventualmente conseguiti in manifestazioni ricreative o d’interesse generale;
  • i contributi volontari dei soci, i lasciti e le donazioni.

3.2 Responsabilità

3.2.1 Per i propri obblighi, l’associazione risponde unicamente con il suo patrimonio. Non sono dovuti versamenti suppletivi.

3.2.2 E’ espressamente esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.


4. Organi

4.1 Gli organi della associazione sono:

  • l’assemblea generale;
  • il comitato;

4.2 Assemblea generale

4.2.1 Principi generali:

  • L’assemblea generale è composta da tutti i soci e è l’organo supremo dell’associazione.
  • Ogni socio ha diritto di prendere la parola.
  • Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • Un socio può farsi rappresentare all’assemblea generale da un altro socio; la relativa procura deve essere conferita per iscritto. Un socio non può rappresentare più di 3 soci, oltre a se stesso.
  • Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra la associazione ed il socio in questione, il suo coniuge, un suo fratello (o sorella), un suo ascendente o un suo discendente.

4.2.2 Sessioni

  • L’assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, di regola entro il mese di maggio.
  • Possono essere indette sessioni straordinarie su decisione del comitato, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei revisori dei conti.
  • Le richieste di sessioni straordinarie da parte di almeno un quinto dei soci vanno formulate per iscritto ed indirizzate al comitato e devono contenere i motivi della richiesta e l’elenco delle trattande che si intendono sottoporre all’assemblea generale. Per la determinazione del numero dei soci fa stato la situazione al momento dell’inoltro della richiesta al comitato

4.2.3 Convocazione

  • La convocazione dell’assemblea generale avviene ad opera del comitato.
  • Qualora il comitato non dovesse dare seguito, entro termini ragionevoli, alla richiesta di convocazione presentata da almeno un quinto dei soci o dai revisori, i richiedenti potranno adire il Giudice, una volta scaduto infruttuoso un ulteriore termine di trenta giorni assegnato per iscritto al comitato.
  • La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) ai soci e deve indicare data, ora e luogo dell’assemblea ed elencare le trattande.
  • La convocazione deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

4.2.4 Trattande

  • Riservate le norme che seguono, l’assemblea non può deliberare su oggetti che non sono debitamente trattandati.
  • Un decimo dei soci attivi, nonché ogni revisore dei conti, può richiedere al comitato l’inserimento di trattande da sottoporre alla prossima assemblea generale. Per la determinazione del numero dei soci fa stato la situazione al momento dell’inoltro della richiesta al comitato.
  • La richiesta va formulata prima dell’invio della convocazione da parte del comitato.
  • Richieste formulate successivamente (ovverosia tra la convocazione e l’assemblea generale) possono essere trattate in occasione dell’assemblea generale già convocata soltanto con il consenso del comitato e dei due terzi dei soci presenti all’assemblea generale. La deliberazione dell’assemblea generale deve avvenire all’inizio dei lavori.
  • Il comitato può, all’inizio dei lavori, sottoporre all’assemblea generale, con la clausola dell’urgenza, trattande non previste nella convocazione. Le stesse, per essere inserite nell’ordine del giorno, dovranno essere approvate dai due terzi dei soci presenti all’assemblea generale.

4.2.5 Competenze

4.2.5.1. Sono di competenza esclusiva dell’assemblea:

  • l’approvazione dello statuto nonché la sua revisione;
  • la nomina del comitato;
  • la revoca del comitato;
  • l’approvazione dei conti annuali;
  • su richiesta del candidato, nel caso previsto all’art. 2.1.1.2, l’ammissione nell’associazione;
  • su proposta del comitato, l’espulsione dei soci;
  • l’approvazione del rapporto del comitato;
  • la sorveglianza sulla gestione dell’associazione;
  • la decisione sullo scioglimento o la liquidazione dell’associazione; in tale evenienza decide la destinazione dei suoi eventuali fondi a degli scopi compatibili con il presente statuto.

4.2.6 Svolgimento dele assemblee, modalità di voto e quorum

  • L’assemblea è di principio diretta dal presidente.
  • In occasione delle nomine statutarie, o quando la maggioranza dei membri presenti lo ri­chieda, l’assemblea designerà un presidente del giorno. Il presidente del giorno non deve necessariamente essere socio.
  • L’assemblea stessa designerà, all’apertura dei dibattiti, due scrutatori. Gli scrutatori non devono necessariamente essere soci.
  • L’assemblea è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
  • L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
  • Il voto avviene per alzata di mano, a meno che non venga deciso un altro metodo; in caso di parità decide il voto del presidente.
  • La modifica dello statuto, l’espulsione di un socio, la richiesta di una revisione speciale, l’accettazione di trattande formulate da un decimo dei soci o da un revisore dei conti dopo la convocazione, la clausola d’urgenza e lo scioglimento dell’associazione richiedono il voto della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

4.3 Comitato

4.3.1 Principi generali

  • Il comitato è composto da un presidente e da ulteriori due fino a ulteriori dieci membri.
  • Tutti i membri di comitato devono essere soci.
  • Il presidente e i membri del comitato sono eletti per 3 (tre) anni dall’assemblea generale. Essi rimangono in carica fino a quando l’assemblea generale li riconferma o procede a nuova elezione. E’ fatta riserva per le dimissioni e per la revoca. I nuovi membri di comitato portano a termine il man­dato di coloro che vengono sostituiti. E’ ammessa la rielezione dei membri di comitato per un periodo massimo di cinque mandati consecutivi. Dopo un periodo di pausa pari ad un mandato è ammessa nuovamente la rielezione per la durata massima sopra stabilita.
  • Il comitato deve designare nel proprio seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario cassiere. La funzione di segretario e cassiere può essere disgiunta. Per il resto, il comitato si costituisce e si organizza autonomamente.
  • Le dimissioni di un membro del comitato devono avvenire per iscritto. Qualora il numero dei membri scenda sotto il minimo statutario, il dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte dell’assemblea generale.

4.3.2 Competenze

 

Sono di competenza del comitato:

  • la nomina, nel proprio seno del presidente, del o dei vicepresidenti, fino ad un numero massimo di tre;
  • la nomina, nel proprio seno, del segretario-cassiere;
  • la fissazione dei compiti e dell’eventuale indennità del segretario-cassiere, nonché di eventuali incaricati speciali o specialisti esterni;
  • la convocazione dell’assemblea generale e la fissazione delle trattande all’ordine del giorno;
  • l’adesione dell’associazione ad associazioni mantello o federative e la nomina dei delegati in tali associazioni;
  • l’istituzione di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari e la nomina dei relativi membri;
  • la determinazione e la riscossione delle tasse sociali;
  • la deliberazione sulle domande di nuova adesione;
  • la predisposizione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente;
  • il mantenimento dei contatti con le autorità politiche e amministrative e con le Istituzioni in generale;
  • tutte le altre competenze non delegate all’assemblea.

Il segretario-­‐cassiere redige i bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi. Ha la gestione dei rapporti bancari intestati all’Associazione e propone al Comitato l’eventuale apertura di nuovi rapporti o la chiusura di quelli esistenti.

4.3.3 Sedute

  • Il Comitato si riunisce su invito del proprio presidente ogni qualvolta l’attività lo richieda. Inoltre, ogni membro del comitato può chiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il presidente convochi, entro breve termine, una riunione.
  • In seduta, ogni membro del comitato ha il diritto di ottenere ragguagli in merito a tutte le attività dell’associazione.
  • Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno metà dei membri.
  • Le decisioni del comitato sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
  • Sulle decisioni va tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
  • Reiterate assenze non giustificate dalle sedute del comitato autorizzano quest’ultimo a decidere l’esclusione del membro dal comitato stesso.

4.3.4 Rappresentanza dell’associazione e diritto di firma

  • Il comitato rappresenta l’associazione nei confronti di terzi.
  • L’associazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva del proprio presidente, risp. in caso di sua assenza, del vice presidente con il segretario o un membro.


5. Disposizioni Diverse


5.1 L’anno sociale corrisponde a quello civile.
5.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli art. 60 e ss. CC.
5.3 Eventuali controversie tra la associazione ed i suoi soci, nonché fra ed all’interno di organi della associazione possono essere risolte con una procedura di mediazione. Rimane riservato il diritto di adire le vie legali per preservare termini di perenzione o prescrizione non altrimenti rinviabili. Foro competente è il tribunale ordinario di prima istanza presso la sede dell’associazione.

Documenti ufficiali

Il presente statuto è stato votato ed approvato
dall’Assemblea costituente di atres.org
in data 6 giugno 2012.

Scarica lo statuto (PDF)